Albo Imprese Artigiane
Soggetti obbligati
Sono tenuti all’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane i soggetti che svolgono prevalentemente un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi.
Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che sono in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge n. 443 del 08/08/1985 e s.m.i. (Legge quadro per l’Artigianato).
L'iscrizione è facoltativa per le società a responsabilità limitata e non è invece consentita per le imprese con forma giuridica di Società per Azioni e di Società in Accomandita per Azioni.
L'impresa artigiana può pertanto essere costituita con la forma giuridica di:
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impresa individuale
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società in nome collettivo;
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società in accomandita semplice;
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società a responsabilità limitata unipersonale;
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società a responsabilità limitata;
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società cooperativa.
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane comporta:
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l’annotazione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di impresa artigiana;
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l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'INPS (Gestione artigiani).
Requisiti
L’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti soggettivi
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cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE (i cittadini extracomunitari, ai fini dell'iscrizione, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno);
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maggiore età;
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svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
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possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, ecc.);
B) Requisiti oggettivi
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autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc,)
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produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi;
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limiti dimensionali (concorrono a stabilire tali limiti: il numero massimo di dipendenti, compresi i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa, i familiari coadiuvanti e gli apprendisti ed esclusi i portatori di handicap e i lavoratori a domicilio se non superano un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa).;
I limiti dimensionali risultano distinti per attività come segue:
- per l'impresa che non lavora in serie: 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;
- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
- autotrasporti: 8 dipendenti;
C) Ulteriori requisiti richiesti in relazione al/ai titolari
- per l'impresa individuale: il titolare deve svolgere attività lavorativa prevalente, ed essere in possesso dei requisiti di legge in relazione all'attività svolta;
- per la società in nome collettivo: la maggioranza dei soci, uno nel caso di due soci, deve svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio;
- per la società in accomandita semplice: i soci accomandatari debbono svolgere attività lavorativa prevalente nell'impresa, e non possono essere soci di altra società in accomandita semplice ovvero unici soci di altre società a responsabilità limitata unipersonale. I requisiti di legge per l'attività svolta devono essere in capo a tutti i soci accomandatari;
- per la società a responsabilità limitata unipersonale: l'unico socio deve essere lavorante, essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'attività e non essere socio di altra società a responsabilità limitata ovvero di altra società in accomandita semplice;
- per le società a responsabilità limitata pluripersonali: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. I requisiti di legge in relazione all'attività svolta, salvo casi particolari (estetisti, parrucchieri), devono essere in capo ad almeno un socio.
In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge n. 443 del 08/08/1985 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
D) Requisiti per l’esercizio di particolari attività
Il riconoscimento dei requisiti per le attività di acconciatori ed estetisti (requisito propedeutico all’iscrizione) va effettuato mediante compilazione dell’apposito modulo cartaceo da presentare presso l'ufficio per Artigianato.
E) Requisiti per le “attività regolamentate”
Per lo svolgimento di particolari attività ("Impiantistica", "Autoriparatori", "Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione” e “Facchinaggio”) l'impresa deve essere in possesso di specifici requisiti di legge, soggetti alla verifica da parte dell'Ufficio Registro Imprese.
Per le imprese artigiane che svolgono tali attività il responsabile tecnico deve necessariamente essere:
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il titolare dell'impresa individuale;
- un socio lavoratore della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata;
- un socio lavoratore accomandatario di società in accomandita semplice; .
Per ulteriori informazioni sulle "attività regolamentate" visita la sezione "Attività regolamentate e SCIA" del sito.
Incompatibilità
Si hanno i seguenti casi di incompatibilità con l'iscrizione all'albo:
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apporto di lavoro subordinato;
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titolare o socio prestatore d'opera in forma prevalente in altre imprese.
Termini di conclusione del procedimento e ricorsi
Per le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane il termine per la conclusione del procedimento è di 5 giorni.
Per il procedimento di verifica e controllo dei requisiti autocertificati da parte dell’Ufficio Regionale per l’Artigianato il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data della domanda.
Ai sensi dell’art. 38 della Legge Regionale n. 34 del 29/12/2010 (BURC n. 24 del 31/12/2010) avverso i provvedimenti del Registro Imprese in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane è ammesso ricorso al Dipartimento Regionale Attività Produttive da parte degli interessati entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Modulistica e software
Le domande di iscrizione, modifica e cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane devono essere inviate al Registro Imprese in modalità telematica utilizzando esclusivamente l'applicativo “ComUnica StarWeb”, il software per la predisposizione e l’invio di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate al Registro Imprese, all'Albo Imprese Artigiane, all'INPS, all'INAIL, all'Agenzia delle Entrate ed ai SUAP comunali che non richiede alcuna installazione su PC.
Guida per le pratiche artigianato
Gli uffici del Registro Imprese della Calabria hanno predisposto una guida regionale per la predisposizione e l’invio delle pratiche artigiane al Registro Imprese.
Normativa regionale di riferimento
- Legge Regione Calabria n. 8 del 25/11/1989
- Legge Regione Calabria n. 34 del 12/08/2002
- Delibera della Giunta Regione Calabria n. 644 del 04/10/2010
- Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria n.15859 del 16/11/2010
- Legge Regione Calabria n. 34 del 29/12/2010
Documenti
Pagina aggiornata al 23/08/2013



































