Cancellazioni d'Ufficio
Il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali e delle società di persone è disciplinato dal D.P.R. n. 247/2004 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di di imprese e società non più operative dal Registro Imprese) e dal D.L. n. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), in particolare dall'art. 40 (Semplificazione delle procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo degli Enti Cooperativi).
Imprese individuali
Il procedimento per la cancellazione delle imprese individuali (Art. 2 del D.P.R. 247/2004) viene avviato quando l'Ufficio accerta una delle seguenti circostanze:
-
decesso dell'imprenditore;
-
irreperibilità dell'imprenditore;
-
mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
-
perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.
In tali casi l'Ufficio, mediante comunicazione inoltrata all'indirizzo PEC che risulta iscritto nel Registro delle Imprese o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della sede dell'impresa e alla residenza anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa.
Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia anche mediante affissione all'albo camerale.
Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della PEC o dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari, decorsi 45 giorni dall'affissione della notizia nell'albo camerale senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro, il Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, accertato preliminarmente, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio competente, che nel patrimonio dell'impresa non sono presenti beni immobili, dispone, con propria determinazione, la cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese.
Qualora, invece, dalle verifiche effettuate risulti la presenza di beni immobili, Il Conservatore del Registro Imprese sospende il procedimento di cancellazione e rimette gli atti al Giudice del Registro Imprese.
Società di persone
-
irreperibilità presso la sede legale;
-
mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
-
mancanza del codice fiscale;
-
mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
-
decorrenza del termine di durata in assenza di proroga tacita.
Rilevata una delle circostanze indicate dal decreto, l'Ufficio invita ciascuno degli amministratori, con comunicazione inviata all'indirizzo PEC che risulta iscritto nel Registro delle Imprese o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo della residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori, a comunicare l'avvenuto scioglimento dell società stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale.
Dell'avvio del procedimento viene data notizia anche mediante pubblicazione all'Albo Camerale.
Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilità dei destinatari presso ciascuno degli indirizzi di residenza, decoris 45 giorni dall'affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli amministratori abbiano fornito riscontro , il Conservatore del Registro delle Imprese, accertato, preliminarmente, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio competente, che nel patrimonio della società non siano presenti beni immobili, dispone, con propria determinazione, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Qualora, invece, dalle verifiche effettuate risulti la presenza di beni
immobili, Il Conservatore del Registro Imprese sospende il procedimento
di cancellazione e rimette gli atti al Presidente del Tribunale il quale potrà nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, trasmettere direttamente gli atti al Giudice del Registro delle Imprese per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società, ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 247/2004.
Società di capitali
Il procedimento di cancellazione delle società di capitali è disciplinato dall'art. 2490, comma 6, del C.C. e riguarda le società di capitali in stato di liquidazione che non abbiano depositato il bilancio di esercizio per 3 anni consecutivi.
L'avvio del procedimento è comunicato con lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro Imprese ed all'indirizzo del liquidatore e le società sono invitate a depositare i bilanci di esercizio relativi alle annualità di cui si è omesso il deposito.
Dell'avvio del procedimento viene data notizia anche mediante pubblicazione all'Albo Camerale.
Decorso il termine assegnato senza alcun riscontro il Conservatore del Registro Imprese adotta il provvedimento di cancellazione della società dal Registro Imprese.
Riferimenti normativi
- DPR n. 247 del 23/07/2004
- Circolare Ministero Attività Produttive n. 3585/C del 14/06/2005
- D.L. n. 76/2020
Procedimenti in corso
- 14.03.2022 - Procedimento di cancellazione Imprese Individuali non più operative.
- 14.03.2022 - Procedimento di cancellazione di Società di capitali in liquidazione.
- 16.03.2022 - Procedimento di cancellazione di Società di persone non più operative;
- 21.03.2022 - Procedimento di cancellazione di Consorzi non più operativi.
Pagina aggiornata al: 21/03/2022



































