Commercio all'ingrosso
Per commercio all’ingrosso si intende "...l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso o al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione." (Art. 4 del D.Lsg. n. 114/1998).
La normativa richiamata non si applica alle seguenti attività:
- farmacie;
- tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
- distributori di carburanti;
- beni venduti da produttori agricoli e ortofrutticoli singoli o associati, purché prodotti dagli stessi (agricoltori);
- beni venduti dagli artigiani, purché di propria produzione (artigiani);
- beni venduti dai pescatori singoli o associati, purché provenienti dall’esercizio della loro attività (pescatori);
- opere d’arte, dell’ingegno comprese le pubblicazioni scientifiche o informative purché di propria realizzazione (artisti e professionisti);
- beni derivanti dal fallimento;
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vendita effettuata durante fiere campionarie o mostre di prodotti purché riguardi i soli beni oggetto della manifestazione.
Requisiti morali
Dal 14/09/2012 l'esercizio dell'attività di Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari o non alimentari è subordinata al solo possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia per come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Non possono esercitare l'attività di commercio:
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A) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
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B) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
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C) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (tit. VIII: Delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – capo II: Delitti contro l’industria e il commercio: art. 513-517 bis), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
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D) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (Tit. VI: Delitti contro l’incolumità pubblica – Capo II: Delitti di comune pericolo mediante frode: art. 438-448);
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E) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
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F) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge n. 575 del 31/05/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere B), C), D), E) e F) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Notifica per la Registrazione o Riconoscimento
Con il D.Lgs. n. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), in vigore dal 24.11.2007, vengono introdotti, nell'ordinamento italiano, gli istituti della "registrazione" e del "riconoscimento" in sostituzione della c.d. "autorizzazione sanitaria" di cui alla Legge 283/1962.
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Ogni operatore del settore alimentare deve notificare al fine della "registrazione" al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio ogni stabilimento (unità di impresa alimentare) posto sotto il suo controllo;
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Ogni operatore che svolge attività di "produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi" e di "produzione, commercializzazione e deposito degli enzimi alimentari" è invece assoggettato a notifica per il "riconoscimento".
Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 165 del 18.09.2012 (Procedure per la registrazione delle attività e per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare: modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta regionale n. 668 del 19.10.2010) le notifiche per la "registrazione" o il "riconoscimento" devono essere inoltrate, utilizzando l'apposita modulistica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio che provvederà alla trasmissione della documentazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria provinciale competente in modalità telematica.
Preposto
Per l'esercizio dell'attività di Commercio all'ingrosso è prevista, senza alcuna distinzione tra impresa individuale e società, la figura del preposto, appositamente nominato ed in possesso dei requisiti morali.
Modulistica Registro Imprese
IMPRESE INDIVIDUALI:
- Mod. I1 ed eventuale Mod. INT. P ed eventuale Mod. UL (per prima iscrizione) ovvero Mod. I2 ed eventuale Mod. Int. P ed eventuale Mod. UL (per modifica attività) presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
SOCIETA':
- Mod. S5 ed eventuale Mod. INT. P eventuale Mod. UL presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
Altra modulistica specifica per l’attività
Modello SCIA/Ingr. (Segnalazione Certificata Inizio Attività di Commercio all'ingrosso) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C20”);
Modello ONO/Ingr. (Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai requisiti di onorabilità) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”);
Modello Intercalare Antimafia (Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa a requisiti antimafia) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”).
Documentazione
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nella modulistica specifica ovvero, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Diritti di Segreteria Registro Imprese
E richiesto il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con Decreto Ministeriale ovvero:
| diritto | importo |
|---|---|
| Imprese Individuali: spedizione telematica | € 18,00 |
| Imprese individuali: supporto informatico | € 23,00 |
| Società: spedizione telematica | € 30,00 |
| Società: supporto informatico | € 50,00 |
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:
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mediante versamento su c.c.p. n. 16292880 intestato alla Camera di Commercio di Vibo Valentia (causale: diritti di segreteria - SCIA Commercio all'Ingrosso). In tal caso l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata (come file) alla pratica di Comunicazione Unica inoltrata per via telematica o presentata su supporto informatico;
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mediante prelievo dal prepagato dell’utente Telemaco che spedisce la pratica.
Normativa
- Circolare MISE 3656/C del 12/09/2012
- Decreto Presidente della Giunta Reg. n. 165 del 18/09/2012
Pagina aggiornata al: 31/05/2016



































