Diritto Annuale

Tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro Imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede devono versare a favore di quest'ultima uno specifico tributo, che è il "diritto annuale". Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, il diritto annuale dovrà essere versato anche relativamente ad esse.
In particolare: nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa Camera di Commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali; qualora le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE - ATTENZIONE AI FALSI BOLLETTINI ED ALTRE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI
Attenzione a richieste di pagamento o inviti a controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa provenienti da soggetti con denominazioni simili a quella della Camera di Commercio, aventi lo scopo di trarre in inganno le imprese.
In tali casi viene generalmente richiesto il pagamento di un bollettino di conto corrente postale, che non rappresenta il tributo obbligatorio camerale, bensì una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici privati.
I falsi bollettini non devono ovviamente essere confusi con quelli allegati alle cartelle esattoriali di Agenzia Entrate Riscossione, inviati alle imprese che hanno commesso violazioni riguardanti il diritto annuale.
Attenzione anche alle telefonate da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e richiedono le coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza. In caso di diritto al rimborso tali dati vanno indicati per iscritto, sull’apposito modulo predisposto dalla Camera.
La Camera di Commercio è del tutto estranea a tali comunicazioni: il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio deve essere pagato esclusivamente tramite il modello F24.
Si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono e di verificare l’attendibilità della chiamata contattando l’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio ai seguenti recapiti:
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Tel.: 0963 294604 - 0963 294625
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e-mail: diritto.annuo@vv.camcom.it
Specifiche informazioni sul diritto annuale sono disponibili sul sito: http://dirittoannuale.camcom.it
SITO TELEMATICO DEDICATO AL DIRITTO ANNUALE
E' stato attivato un nuovo sito tematico dedicato al diritto annuale (http://dirittoannuale.camcom.it) al quale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese dell’Ente camerale potranno accedere per calcolare l’esatto importo da versare ed ottenere il risultato di calcolo al proprio indirizzo di posta elettronica, oltre che consultare la normativa di riferimento del tributo.
E' possibile accedere al sito senza necessità di autenticazione; sarà sufficiente indicare il proprio codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo.
Il sito consente, inoltre, di procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, innovando in una materia, quale quella legata ai sistemi di pagamento con modalità telematiche da parte dell’impresa verso la Pubblica Amministrazione, che costituisce uno dei cardini dell’azione governativa orientata alla crescita del livello di digitalizzazione del Paese.
Si ricorda che, per il 2022, nel mese di giugno le imprese riceveranno,
esclusivamente tramite PEC, un’informativa contenente i dati e le informazioni
necessarie per provvedere al versamento del Diritto Annuale che dovrà essere
effettuato entro la scadenza ordinaria del 30 Giugno 2022, salvo proroghe.
Per ogni informazione è possibile consultare la news dedicata al diritto annuale oppure contattare l’ufficio ai seguenti recapiti:
- Tel.: 0963 294604 - 0963 294625
- e-mail: diritto.annuo@vv.camcom.it
Modalità e termini del pagamento
Il versamento del diritto va eseguito tramite il modello di pagamento unificato F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
In particolare, per il 2022:
· Per le società di persone e le imprese individuali la scadenza per il pagamento è il 30 Giugno 2022. Se il pagamento del diritto viene effettuato dal 01 luglio al 22 Agosto 2022, l'importo deve essere aumentato dello 0,40% e, in questo caso, sarà sufficiente compilare un unico rigo del modello F24 comprendente l'importo del diritto e la maggiorazione dovuta (per l'arrotondamento dello 0,40% si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro e cioè: se il terzo decimale è inferiore o uguale a 4, il secondo decimale si arrotonda per difetto, se è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso).
· Per le altre imprese il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% secondo le modalità e gli arrotondamenti già ricordati per le società di persone.
· Le imprese che hanno l'esercizio a cavallo di due anni, e che approvano il bilancio dopo il 30 giugno devono pagare il diritto annuale entro il termine della scadenza del 1° acconto delle imposte sui redditi. Questa procedura consente ai contribuenti di usufruire della possibilità di compensare, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
· Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.
Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice
fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell'impresa.
Diritto Annuale 2022 dovuto per l'iscrizione al Registro Imprese

Entro il 30 Giugno p.v. le imprese iscritte nel Registro delle imprese ed i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al pagamento del tributo per l’anno 2022 da versare alla Camera di Commercio ai sensi dell’art. 18 della L.580/1993 e smi.
Leggi la news con gli importi dovuti
Sanzioni
Il D.M. n. 54 del 27/01/2005 (Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del Diritto Annuale), pubblicato sulla GU n. 90 del 19/04/2005, ha allineato le misure delle sanzioni dovute per i casi di tardivo, omesso o parziale versamento del Diritto Annuale a quelle fiscali previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Con Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20/06/2005 sono state chiarite le modalità di applicazione delle sanzioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 62417 del 30/12/2008 ha comunicato che la modifica all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 prevista dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, non ha un automatico effetto di modifica del comma 1, lettere a) e b), dell'art. 6 del D.M n. 54/2005.
Il procedimento di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di Diritto Annuale è disciplinato anche da apposito Regolamento della Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Ravvedimento operoso
Per il Diritto Annuale l'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/1997, consente di sanare spontaneamente, entro precisi limiti di tempo, la violazione di norme tributarie mediante il pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Con circolare n. 3567/C del 16/10/2003 il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito che il ravvedimento operoso è applicabile anche al diritto annuale.
Chi può utilizzare il ravvedimento
Il ravvedimento può essere applicato dalle imprese che non hanno versato il Diritto Annuale alla scadenza o che lo hanno versato in modo incompleto oppure che lo hanno versato in ritardo.
Il ravvedimento può essere applicato solamente entro un anno dal "termine" di pagamento del Diritto Annuale:
- per le imprese che risultano essere già iscritte al Registro Imprese alla data del 1° gennaio, il "termine" di pagamento del Diritto Annuale ai fini del ravvedimento, corrisponde al primo termine utile per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 3 della Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20/06/2005);
- per le nuove imprese il "termine" di pagamento del Diritto Annuale ai fini del ravvedimento corrisponde al trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese.
Come si applica il ravvedimento
Il ravvedimento viene effettuato entro un anno dal "termine" di pagamento del diritto annuale.
Per applicare il ravvedimento è necessario versare:
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l'importo del diritto annuale non pagato + gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno + la sanzione pari al 6% del diritto dovuto (1/5 della sanzione minima del 30%).
Il pagamento per il ravvedimento operoso va effettuato con modello F24, compilando la Sezione ICI e altri tributi locali, versando contestualmente i seguenti codici tributo:
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Codice tributo 3850 per il diritto annuale (se dovuto).
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Codice tributo 3851 per gli interessi.
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Codice tributo 3852 per la sanzione.
Il ravvedimento non è efficace:
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in caso di versamento non contestuale degli importi;
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in caso di pagamento di interessi e sanzione calcolati in misura inferiore al dovuto (ravvedimento insufficiente);
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se effettuato oltre un anno dal "termine" di pagamento del diritto annuale (ravvedimento fuori termine).
Si ricorda che il ravvedimento, in carenza di uno dei versamenti sopra richiamati, non si perfeziona, e che i versamenti effettuati con il codice tributo "3851"- interessi moratori e "3852" - sanzione non sono compensabili.
Riferimenti
E mail diritto.annuo@vv.camcom.it
- Angelo Mendola
Tel. 0963 294625
E mail angelo.mendola@vv.camcom.it
- Sara Pizzuto
Tel. 0963 294604
E mail sara.pizzuto@vv.camcom.it
Modelli e documentazione





























