Facchinaggio
Definizioni
Per facchinaggio si intendono le attività, comprensive delle opere preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, svolte anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche come di seguito indicate (D.M. n. 221 del 30/06/2003):
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portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
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insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
L’esercizio delle attività di facchinaggio è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, anche con la qualifica di impresa artigiana, nel Registro delle Imprese.
Requisiti
Il D.L. n. 7 del 31/01/2007 convertito con modificazioni nella L. n. 40/2007 ha liberalizzato le attività di facchinaggio assoggettandole esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
L'attività in esame non è, pertanto, più subordinata a specifici requisiti di natura tecnico-professionale.
Per quanto ai requisiti di capacità economico-finanziaria, sempre per effetto della citata normativa, l’attività non è più subordinata al possesso di un “patrimonio pari almeno all’8% del fatturato totale dell’impresa, specifico nel settore del facchinaggio, al 31/12 dell’anno precedente”.
Requisiti di onorabilità
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assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
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assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
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mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
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mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
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assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
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assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
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comprovata affidabilità attestata da istituto bancario (le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività);
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inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;
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iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere:
- il titolare dell'impresa individuale;
- un socio lavoratore della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata;
- un socio lavoratore accomandatario di società in accomandita semplice;
Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive.
Fasce di classificazione
Come previsto dall'art. 8 del D.M. 221/03 le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attività.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce di classificazione sono le seguenti:
a) inferiore a 2,5 milioni di Euro
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
L’iscrizione nelle fasce di classificazione ha valore al fine della stipulazione dei contratti.
All’impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui è inserita.
L’impresa potrà invece stipulare singoli contratti (con diversi committenti) i cui importi annuali superino complessivamente il limite superiore della fascia di appartenenza.
Qualora vengano meno i requisiti di permanenza nella fascia di classificazione di appartenenza (ricorrendo quindi i presupposti per un declassamento rispetto alla fascia di appartenenza) l’impresa deve obbligatoriamente presentare la conseguente denuncia di variazione negativa della fascia entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi che determinano il declassamento.
Il termine di 30 giorni decorre dal deposito del bilancio per le società di capitali e delle società cooperative , oppure dal termine ultimo per la presentazione annuale della denuncia dei redditi per le imprese con forma giuridica diversa.
La richiesta di passaggio alla fascia superiore rimane invece facoltativa.
Modulistica Registro Imprese
IMPRESE INDIVIDUALI:
- Mod. I1 ed eventuale Mod. INT. P ed eventuale Mod. UL (per prima iscrizione) ovvero Mod. I2 ed eventuale Mod. Int. P ed eventuale Mod. UL (per modifica attività) presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
SOCIETA':
- Mod. S5 ed eventuale Mod. INT. P eventuale Mod. UL presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
Modulistica specifica per l’attività
"Modello SCIA_57" (Segnalazione Certificata Inizio Attività di impresa di facchinaggio e movimentazione merci) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C23”.
"Modello ONO_57" (Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione relativa al requisito di onorabilità) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C23”.
"Modello IF_57" (Istanza di Iscrizione nelle fasce di classificazione) allegato alla pratica Registro imprese con il “codice tipo documento = C23”.
Documentazione
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nella modulistica specifica ovvero, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Diritti di Segreteria Registro Imprese
E richiesto il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con Decreto Ministeriale ovvero:
| diritto | importo |
|---|---|
| Imprese Individuali: spedizione telematica | € 18,00 |
| Imprese individuali: supporto informatico | € 23,00 |
| Imprese Individuali: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 09,00 |
| Società: spedizione telematica | € 30,00 |
| Società: supporto informatico | € 50,00 |
| Società: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 15,00 |
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:
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mediante versamento su c.c.p. n. 16292880 intestato alla Camera di Commercio di Vibo Valentia (causale: diritti di segreteria - SCIA Imprese Facchinaggio). In tal caso l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata (come file) alla pratica di Comunicazione Unica inoltrata per via telematica o presentata su supporto informatico;
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mediante prelievo dal prepagato dell’utente Telemaco che spedisce la pratica.
Modulistica e documentazione
Pagina aggiornata al 18/11/2011



































