Impiantistica
Definizioni
Sono soggette all'osservanza delle norme stabilite dal D.M. n. 37 del 22/01/2008 le imprese esercenti le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti, come definiti dall'art. 1, comma 2 del citato D.M. e precisamente:
A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
D) idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
G) impianti di protezione antincendio.
Le attività relative agli impianti sopra citati sono soggette alle disposizioni contenute nello stesso atto normativo (D.M. n. 37/2008) indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici, all'interno dei quali sono collocati gli impianti.
Requisiti tecnico-professionali
Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o quelle aventi la qualifica di impresa artigiana sono abilitate all'esercizio delle attività sopra menzionate se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico, da essi preposto con atto formale, è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
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Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (vedi Tab. n. 1);
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Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. n. 37/2008 (vedi Tab. n. 1), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (vedi Tab. n. 2). Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera D) del D.M. n. 37/2008 (impianti idrici e sanitari) è di un anno.
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Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (vedi Tab. n. 2). Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera D) del D.M. n. 37/2008 (impianti idrici e sanitari) è di due anni.
Sono titoli o attestati di qualifica quelli rilasciati dalle Regioni o comunque conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia formazione professionale (L. 21/12/1978 n. 845, legge quadro in materia di formazione professionale). -
Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. n. 37/2008 (vedi Tab. n. 2).
I periodi di inserimento di cui alle lettere B) e C) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera D) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano altresì in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera D) del D.M. 22/01/2008, n. 37 (impianti idrici e sanitari) tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Il responsabile tecnico, eventuale nominato con atto formale, può svolgere tale funzione esclusivamente per una sola impresa.
Inoltre la qualifica di Responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività continuativa, imprenditoriale e professionale.
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere:
- il titolare dell'impresa individuale;
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Un socio lavoratore della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata;
- un socio lavoratore accomandatario di società in accomandita semplice;
Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive.
Modulistica Registro Imprese
IMPRESE INDIVIDUALI:
- Mod. I1 ed eventuale Mod. INT. P ed eventuale Mod. UL (per prima iscrizione) ovvero Mod. I2 ed eventuale Mod. Int. P ed eventuale Mod. UL (per modifica attività) presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
SOCIETA':
- Mod. S5 ed eventuale Mod. INT. P eventuale Mod. UL presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
Modulistica specifica per l’attività
- "Modello SCIA_37" (Segnalazione Certificata Inizio Attività connessa agli impianti posti al servizio degli edifici) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C20”).
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"Modello RT_37" (Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal responsabile tecnico relativamente ai dati anagrafici, ai requisiti tecnico-professionali ed all'accettazione dell'incarico) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C20").
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"Modello REQ_37" (Modello Istruzioni e requisiti).
Documentazione
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nella modulistica specifica ovvero, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Diritti di Segreteria Registro Imprese
E richiesto il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con Decreto Ministeriale ovvero:
| diritto | importo |
|---|---|
| Imprese Individuali: spedizione telematica | € 18,00 |
| Imprese individuali: supporto informatico | € 23,00 |
| Imprese Individuali: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 09,00 |
| Società: spedizione telematica | € 30,00 |
| Società: supporto informatico | € 50,00 |
| Società: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 15,00 |
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:
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mediante versamento su c.c.p. n. 16292880 intestato alla Camera di Commercio di Vibo Valentia (causale: diritti di segreteria - SCIA Imprese Impiantistica). In tal caso l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata (come file) alla pratica di Comunicazione Unica inoltrata per via telematica o presentata su supporto informatico;
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mediante prelievo dal prepagato dell’utente Telemaco che spedisce la pratica.
Modulistica e documentazione
- SCIA_37
- RT_37
- REQ_ 37
- Tabella 1 Titoli di Studio
- Tabella 2 Esperienza Formativa
- Risoluzione AE 353/E del 05/12/2007
Pagina aggiornata al 09/05/2016



































