Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Definizioni
Sono definite “imprese di pulizia” tutte le imprese, individuali o societarie, esercenti le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per come disciplinate dalla L. n. 82 del 25/01/1994 e dal D.M. n. 274 del 07/07/1994 e precisamente:
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sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
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sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
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sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
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sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
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sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
L'esercizio delle attività sopra richiamate è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, anche con la qualifica di impresa artigiana, nel Registro delle Imprese.
Requisiti
Il D.L. n. 7 del 31/01/2007 convertito con modificazioni nella L. n. 40/2007 ha liberalizzato le attività di pulizia e di disinfezione assoggettandole esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.
Le attività di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono invece assoggettate anche al possesso dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa.
Requisiti di onorabilità
I seguenti soggetti
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il titolare, l'institore o il direttore (impresa individuale);
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tutti i soci (società in nome collettivo);
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i soci accomandatari (società in accomandita semplice o per azioni);
- gli amministratori (ogni altro tipo di società, comprese le cooperative)
devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
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assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
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assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
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assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
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assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza:;
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assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
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iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;
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assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società di persone), degli amministratori (per le società di capitali e per le società cooperative), salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa
I seguenti soggetti
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il titolare (per le imprese individuali)
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un socio (per le società)
devono essere in possesso di almeno uno seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa (in mancanza dovrà essere nominato un preposto)
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laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica
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possesso di diploma di scuola secondaria di II° grado, che preveda un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche;
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possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
- assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo l'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere:
- il titolare dell'impresa individuale;
- un socio lavoratore della società in nome collettivo o di società a responsabilità limitata;
- un socio lavoratore accomandatario di società in accomandita semplice;
Non sono ammesse denunce di inizio attività retroattive
Le fasce di classificazione
Trascorsi almeno 2 anni dall’inizio dell’attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte nel Registro Imprese possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (appalti pubblici).
La classificazione delle imprese di pulizia in fasce per volume di affari ha valore esclusivamente ai fini della partecipazione delle stesse imprese alle procedure di affidamento di servizi da attuarsi da parte delle pubbliche amministrazioni secondo la normativa comunitaria.
Ne discende che l'iscrizione di una impresa di pulizia nel Registro Imprese secondo le fasce di cui alla predetta normativa è obbligatoria solo per quelle imprese che intendono partecipare alle procedure di affidamento di cui sopra.
Le fasce di classificazione per volume d’affari, al netto dell’IVA, individuate dall’art. 3 del D.M. n. 274 del 07/07/1997 sono le seguenti:
| Fascia | importo |
|---|---|
| Fascia A | fino a € 51.646,00 |
| Fascia B | fino a € 206.583,00 |
| Fascia C | fino a € 361.520,00 |
| Fascia D | fino a € 516.457,00 |
| Fascia E | fino a € 1.032.914,00 |
| Fascia F | fino a € 2.065.828,00 |
| Fascia G | fino a € 4.131.655,00 |
| Fascia H | fino a € 6.197.483,00 |
| Fascia I | fino a € 8.263.310,00 |
| Fascia L | oltre € 8.263.310,00 |
L'impresa viene classificata in base al volume d'affari, al netto dell'IVA, realizzato mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività, comunque non inferiore a 2 anni
La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio (ad esempio un impresa con un volume d’affari medio annuo di 150.000 euro e comunque superiore a 51.646 euro può richiedere l’inserimento nella fascia b fino a 206.583 euro).
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere di almeno € 30.987,41. La fascia di classificazione per la partecipazione all’appalto non deve essere individuata in relazione all’importo complessivo dell’appalto (che può avere e di norma ha durata pluriennale), bensì in base all’importo medio per ogni anno o frazione di anno.
Per le imprese che esercitano anche altre attività oltre a quelle di pulizie dovrà essere preso in considerazione solo il volume d’affari relativo ai servizi di pulizie.
Ai fini dell’iscrizione nella fascia per volume d’affari la normativa non ha previsto alcuna distinzione tra i settori di attività. Pertanto l’impresa che opera in più settori (pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) può far valere, ai fini dell’iscrizione nella fascia, il proprio volume d’affari indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato.
L’imprenditore individuale succeduto nell’attività al precedente titolare, può beneficiare anche del fatturato maturato dall’impresa cessata a condizione che sia subentrato in tutti i rapporti in essere e possa essere dimostrata la continuità dell’attività esercitata. Analogo discorso vale in caso di fusioni o incorporazioni.
Qualora vengano meno i requisiti di permanenza nella fascia di classificazione attribuita (ricorrendo quindi i presupposti per un declassamento rispetto alla fascia di appartenenza) l’impresa deve obbligatoriamente presentare la conseguente denuncia di variazione negativa della fascia entro un anno dal verificarsi degli eventi che determinano il declassamento e comunque non oltre 30 giorni dal deposito del bilancio per le società di capitali, oppure dal termine ultimo per la presentazione annuale della denuncia dei redditi per le imprese con forma giuridica diversa.
Rimane invece facoltativa la richiesta di iscrizione dell’impresa in una fascia di classificazione superiore.
Requisiti per le fasce di classificazione
Ai fini dell’inserimento nella relativa fascia di classificazione, l’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
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servizi prevalenti forniti nel periodo di riferimento. Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all’importo massimo della stessa fascia ossia 51.646 euro. Nel caso di contratti pluriennali va considerata la quota parte su base annuale dell’importo complessivo del servizio.
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costo personale dipendente o attestati INPS/INAIL
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dichiarazione di affidabilità bancaria
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libri paga e libri matricola o MOD770
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elenco dei servizi
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elenco dei contratti in essere
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attestazioni rese dai committenti
Modulistica Registro Imprese
IMPRESE INDIVIDUALI:
- Mod. I1 ed eventuale Mod. INT. P ed eventuale Mod. UL (per prima iscrizione) ovvero Mod. I2 ed eventuale Mod. Int. P ed eventuale Mod. UL (per modifica attività) presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
SOCIETA':
- Mod. S5 ed eventuale Mod. INT. P eventuale Mod. UL presentati su supporto informatico o trasmessi per via telematica con le modalità previste dal D.L. 31/01/2007 n. 7 convertito con modificazioni nella Legge n. 40 del 02/04/2007 (Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa).
Modulistica specifica per l’attività
"Modello SCIA_82" (Segnalazione Certificata Inizio Attività di impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”.
"Modello SCIA_82_Sempl." (Segnalazione Certificata Inizio Attività di impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”.
"Modello RT_82" (Nomina/aggiunta/sostituzione preposto alla gestione tecnica) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”.
"Modello REQ_82" (Modello istruzioni e requisiti)
"Modello intercalare antimafia" (Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale antimafia) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”.
"Modello IF_82" (Istanza di Iscrizione nelle fasce di classificazione) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”).
"Modello ATT_82" (Attestato di servizio rilasciato dal committente) allegato alla pratica Registro Imprese con il “codice tipo documento = C22”).
Documentazione
Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati nella modulistica specifica ovvero, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Diritti di Segreteria Registro Imprese
E richiesto il pagamento dei diritti di segreteria stabiliti con Decreto Ministeriale ovvero:
| diritto | importo |
|---|---|
| Imprese Individuali: spedizione telematica | € 18,00 |
| Imprese individuali: supporto informatico | € 23,00 |
| Imprese Individuali: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 09,00 |
| Società: spedizione telematica | € 30,00 |
| Società: supporto informatico | € 50,00 |
| Società: diritto aggiuntivo per denunce di inizio di attività regolamentate da leggi speciali | € 15,00 |
Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:
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mediante versamento su c.c.p. n. 16292880 intestato alla Camera di Commercio di Vibo Valentia (causale: diritti di segreteria - SCIA Imprese Pulizia). In tal caso l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata (come file) alla pratica di Comunicazione Unica inoltrata per via telematica o presentata su supporto informatico;
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mediante prelievo dal prepagato dell’utente Telemaco che spedisce la pratica.
Modulistica
Pagina aggiornata al 16/05/2016



































