Le Sezioni del Registro Imprese
Sezione Ordinaria
(Art. 2188 e seguenti del C.C.)
Nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese si realizza la pubblicità-legale (con efficacia, secondo i casi, dichiarativa o costitutiva) di società e di impresa prescritta dal Codice Civile. Nella sezione ordinaria si iscrivono:
- le società
- gli imprenditori individuali “non piccoli”
- i consorzi e le società consortili
- gli enti pubblici economici che hanno per oggetto esclusivo un'attività commerciale
- i GEIE - Gruppi Europei di Interesse Economico
- le società estere soggette alla legge italiana
- i soggetti collettivi a forma giuridica non societaria qualificabili come “imprenditori commerciali”
- le sedi secondarie di società estere
Sezione Speciale
Art. 7 D.P.R. n. 581/1995 – art. 2 D.P.R. n. 558/1999
Nella Sezione Speciale del Registro Imprese si realizza la pubblicità-notizia di alcune categorie di soggetti cui il Codice Civile non impone obblighi di pubblicità-legale.
Nella sezione speciale si iscrivono:
- i piccoli imprenditori individuali
- gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti;
- le società semplici
Inoltre, nella stessa sezione speciale sono annotati i soggetti aventi la qualifica di impresa artigiana.
Il REA - Repertorio Economico Amministrativo
Artt. 9 e 10 D.P.R. n. 581/1995
Il REA è il contenitore di tutte le notizie, riferite a soggetti presenti in una o più sezioni del Registro Imprese, dotate di interesse anagrafico o statistico. Confluiscono nel REA dati quali l'attività economica delle società, l'ubicazione delle unità locali di ogni tipo di impresa, i titolari di alcune categorie di cariche o qualifiche di carattere tecnico, ecc.
Nel REA sono anche iscritti i soggetti collettivi con forma non societaria (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.), che senza assumere qualifica imprenditoriale esercitano una attività economica di carattere sussidiario o accessorio rispetto ai loro scopi istituzionali.
Il valore delle informazioni registrate nel REA è quello della semplice pubblicità-notizia.
Sezione Speciale dei Soggetti che esercitano Direzione o Coordinamento di Società
Art. 2497 bis del Codice Civile
In questa sezione sono iscritte le persone giuridiche che esercitano attività di direzione o coordinamento nei confronti di una società.
Sezione Speciale delle Società tra Professionisti
Art. 16 D.Lgs. 96/2001
La sezione speciale delle società tra professionisti è stata istituita per recepire la normativa comunitaria in materia di esercizio della professione di avvocato.
La società tra avvocati è, ad oggi, l’unica ipotesi di società tra professionisti espressamente disciplinata dalla legge.
Sezione Speciale delle Imprese Sociali
L. n. 118/2005 - Art. 5 D.Lgs. 155/2006 - Decreto MSE 24/01/2008
Le organizzazioni private qualificabili come “imprese sociali” ai sensi del D. Lgs. n. 155/2006 sono tenute ad iscriversi nella sezione speciale delle imprese sociali.
Sezione Speciale degli atti di società di capitali in lingua comunitaria diversa dall’italiano
Art. 2250 del C.C. (per come modificato dall'art. 42 della L. n. 88/2009)
Le società di capitali hanno la facoltà di pubblicare in questa sezione speciale la versione in una delle altre lingue ufficiali comunitarie diverse dall’italiano degli atti iscritti o depositati nel Registro Imprese.
Pagina aggiornata al 18/11/2011



































