18.09.2020 - DOMICILIO DIGITALE (PEC): OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE
Per portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le PA, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha previsto l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (ex PEC), entro il 1° ottobre 2020.
Il nuovo decreto prevede un inasprimento delle misure sanzionatorie in caso di mancato adeguamento alle nuove disposizioni prevedendo, per le imprese, l’irrogazione della sanzione
- ex art. 2630 c.c. “raddoppiata” per le società;
- ex art. 2194 c.c. “triplicata” per le imprese individuali.
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (ex PEC) e controllare che lo stesso sia correttamente iscritto nel Registro Imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo (ex PEC) richiederlo a un gestore autorizzato comunicandolo al Registro Imprese tramite il proprio consulente o tramite la procedura semplificata e gratuita "Pratica Semplice - Iscrizione PEC" disponibile online all'indirizzo
Per verificare l'iscrizione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro delle imprese:
- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal cassetto digitale dell'imprenditore (accesso con SPID o CNS);
- ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (funzione “trova impresa”), selezionare la propria impresa e contrassegnare con un flag il campo "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC.
Si ricorda che la pratica di comunicazione/variazione del domicilio digitale (ex PEC) al Registro Imprese è gratuita (esente da imposta di bollo e diritti di segreteria).
Nessuna comunicazione è dovuta da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.





























