16.02.2015 – Procedura di mediazione – spese di avvio non dovute
A seguito della sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 23 gennaio 2015 che ha annullato l'art. 16 co. 2 e 9 DM 180 del 18 ottobre 2010, in sede di primo incontro per la procedura di mediazione, non è più dovuto il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio né a titolo di indennità. Pertanto, fino ad eventuale diversa pronuncia in merito del Consiglio di Stato, l'Organismo di mediazione, in fase iniziale, non applicherà le spese di avvio. Restano salve le indennità previste in caso di prosecuzione del procedimento.





























